Regolamento

 

Regolamento di Ateneo per le collaborazioni di tutorato

ART. 1 – ISTITUZIONE
L’Università degli Studi di Pavia attiva, in esecuzione dell’art. 13 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e dell’art.11 commi 7f e 7g del Regolamento in materia di Autonomia Didattica degli Atenei, DM 509/99 ribadito nel DM 270/04, un servizio di tutorato disciplinato dal presente Regolamento e finanziato dall’Università in relazione alle risorse disponibili nel proprio bilancio e/o provenienti da finanziamenti esterni.

ART. 2 – FINALITÀ E PROGRAMMI
L’attività di tutorato rientra, come parte integrante dell’impegno didattico, nei compiti istituzionali di docenti e ricercatori, i quali possono avvalersi dell’ausilio di collaboratori.
1) Il tutorato consiste in una serie di attività finalizzate a:
– contribuire a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;
– migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative dell’offerta didattica;
– rendere gli studenti più attivamente partecipi del processo formativo.
2) Per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1) i Dipartimenti o le Facoltà ove costituite formulano un piano per le attività di tutorato articolato in singoli programmi.
Ciascun programma di tutorato deve contenere:
– le motivazioni che giustificano il programma e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
– l’elenco delle attività previste;
– il nominativo del docente responsabile del programma;
– i nominativi di altri docenti che partecipano al programma;
– il numero e la tipologia di collaboratori necessari;
– i compiti da attribuire ai collaboratori, con l’indicazione delle ore necessarie per svolgere tali compiti.
I progetti di tutorato relativi ad attività propedeutiche agli insegnamenti di un anno accademico sono considerati facenti parte dello stesso e pertanto rientrano nel bando relativo.

ART. 3 – FORMAZIONE
Il Centro Orientamento provvede all’organizzazione di corsi per la formazione preliminare dei collaboratori. La partecipazione è obbligatoria; l’assolvimento di tale obbligo è richiesto un’unica volta nella carriera di tutor. La formazione disciplinare è demandata ai docenti responsabili dei singoli progetti.

ART. 4 – COMMISSIONI DI TUTORATO
Per l’organizzazione delle attività di cui all’art. 2, i Dipartimenti o le Facoltà ove costituite si avvalgono di un’apposita commissione composta, in maniera paritetica, da docenti e da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento/Facoltà o nei Consigli Didattici (Commissione di Tutorato). All’inizio di ogni anno accademico ogni Direttore di Dipartimento o Presidente di Facoltà comunicherà al Rettore la composizione della Commissione di Tutorato che è presieduta dal Direttore/Presidente o da un suo delegato.

ART. 5 – ITER PROCEDURALE
Il Consiglio di Amministrazione provvede ogni anno alla assegnazione dei finanziamenti per le attività di tutorato del successivo anno accademico. I finanziamenti disposti dal Consiglio di Amministrazione sono ripartiti tra le Strutture dal Centro Orientamento (C.OR.), secondo i criteri stabiliti sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico (art.10 Statuto). Il C.OR. fornisce immediata informazione alle Strutture circa le somme a ciascuna assegnate per i progetti; contestualmente comunica il calendario delle scadenze per le procedure di reclutamento dei tutor, definito ogni anno tenendo conto degli eventuali adempimenti richiesti dal MIUR.
I programmi di tutorato proposti dai singoli docenti dovranno pervenire alle Commissioni Paritetiche di Tutorato che elaboreranno, sulla base di tali proposte, il piano delle attività in relazione alle risorse assegnate.
Le stesse Commissioni appronteranno i bandi per la selezione dei collaboratori. I piani per le attività di tutorato e i relativi bandi, verranno sottoposti all’approvazione dei Consigli di Dipartimento/Facoltà.
I bandi saranno pubblicizzati presso le strutture universitarie frequentate dagli studenti e pubblicati all’albo Ufficiale di Ateneo, all’albo di Dipartimento/Facoltà e sul sito web del Centro Orientamento per un periodo non inferiore a 15 giorni. Le candidature dovranno pervenire entro il medesimo termine.
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo Ufficiale di Ateneo, all’albo di Dipartimento/Facoltà e sul sito web del Centro Orientamento per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Entro il mese di settembre il Centro Orientamento rende noto sul proprio sito web le date di attivazione e di scadenza del corso di formazione.

ART. 6 – BANDO E CRITERI DI SELEZIONE
I bandi di selezione, approntati dalle Commissioni Paritetiche di Tutorato e approvati dal Consiglio di Dipartimento/Facoltà, dovranno contenere i requisiti di ammissione e le competenze richieste ai candidati, nonché i criteri di selezione dei partecipanti in conformità alla traccia comune allegata al presente regolamento (All.1).

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione per la selezione dei collaboratori ai programmi di tutorato possono essere presentate, salvo eventuali limitazioni previste da normativa specifica, da coloro che alla data di scadenza del bando si trovino in una delle seguenti posizioni:
a) studenti che siano iscritti in posizione “in corso” ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Pavia;
b) neo laureati presso l’Università degli Studi di Pavia da non oltre 6 mesi;
c) titolari di borse di studio per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell’Università degli Studi di Pavia;
d) iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali e ad altre Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Pavia, o alle quali l’Ateneo stesso partecipi quale sede aggregata, fatte salve le limitazioni di legge in vigore;
e) iscritti a dottorati di ricerca con sede presso l’Università degli Studi di Pavia o ai quali l’Ateneo stesso partecipi quale sede consorziata;
f) iscritti a dottorati di ricerca attivati dall’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) e che svolgono la propria attività presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Pavia;
g) titolari di assegni per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell’Università degli Studi di Pavia;
h) iscritti ai percorsi di abilitazione all’insegnamento presso l’Università degli Studi di Pavia;
i) iscritti a Master di I o II livello.
La Commissione Paritetica di Tutorato esaminerà le domande e stabilirà una graduatoria fra gli idonei stessi. A tal fine potrà anche avvalersi di un colloquio ai candidati tutte le volte che lo ritenga necessario per compiere nel modo più opportuno le proprie valutazioni.
Per completezza dell’informazione la graduatoria dovrà necessariamente indicare sia i vincitori che i candidati idonei.
Ad ogni collaboratore non potrà essere assegnato un numero di ore inferiore a 10 né superiore a 150, fatte salve eventuali differenti limitazioni disposte dalla normativa di riferimento per ciascuna delle categorie indicate.

ART. 8 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE
I collaboratori selezionati dovranno accettare l’incarico tassativamente entro la data e secondo le modalità indicate nel bando di selezione, pena la decadenza.
Prima di iniziare la loro attività i collaboratori selezionati dovranno frequentare il corso di formazione di cui all’art. 3.
I collaboratori inizieranno la loro attività secondo le indicazioni e con la supervisione del docente responsabile del progetto.
Nei casi in cui lo svolgimento dei programmi di tutorato risultasse impraticabile per assenza di candidati, per la rinuncia di idonei o di collaboratori già in servizio, le Commissioni Paritetiche di Tutorato, previa eventuale verifica della disponibilità di idonei con le necessarie competenze in altri programmi affini da graduatorie del proprio come di altri Dipartimenti/Facoltà, sono autorizzate a riaprire i termini del bando unicamente per i programmi risultati in carenza di collaboratori, dandone tempestiva comunicazione al Centro Orientamento il quale provvederà a diffondere l’informazione.
Le collaborazioni di tutorato non sono compatibili con le collaborazioni a tempo parziale degli studenti (part-time studenti-150 ore) relative allo stesso anno accademico e con l’iscrizione come studente a tempo parziale.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELL’ INCARICO DI COLLABORAZIONE
L’incarico di collaboratore al tutorato cessa nei seguenti casi:
– rinuncia del collaboratore al proseguimento degli studi o suo trasferimento presso altra sede universitaria;
– irrogazione di un provvedimento disciplinare;
– compimento di atti che, a insindacabile giudizio della Commissione Paritetica di Tutorato, su segnalazione del responsabile del progetto o degli utenti, siano risultati incompatibili con le finalità della collaborazione;
– su segnalazione del responsabile del progetto, sentita la Commissione Paritetica di Tutorato, qualora il collaboratore non mostri una conoscenza adeguata per il livello di intervento richiesto;
– astensione ingiustificata dalla collaborazione;
– mancata risposta a convocazione scritta del responsabile del progetto nel termine di 10 giorni;
– impossibilità a svolgere la collaborazione nel periodo indicato nel progetto o richiesto dal docente responsabile.
In caso di cessazione, al collaboratore compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.
Il docente responsabile del progetto provvede a dare comunicazione della cessazione al collaboratore e al Centro Orientamento, chiedendone eventualmente la sostituzione attingendo dalla graduatoria in vigore.

ART. 10 – PAGAMENTO DEI COLLABORATORI
Il compenso orario della collaborazione viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Orientamento, salvo diversa previsione dettata da specifiche normative.
Al termine del rapporto di collaborazione, l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo in unica soluzione, sulla base dei seguenti documenti:
– registro delle attività, rilasciato dal responsabile del programma, recante l’indicazione delle ore prestate dal singolo collaboratore ed un sintetico giudizio sull’attività svolta;
– attestato di partecipazione all’attività di formazione rilasciato dal Centro Orientamento;
– ogni altra documentazione eventualmente richiesta in modo esplicito e tassativo sulla base della tipologia dei fondi di finanziamento delle collaborazioni e delle esigenze dell’Ente erogatore.
La modulistica necessaria alla liquidazione del compenso deve essere consegnata, unitamente alla documentazione sopra elencata, al termine dell’attività di tutorato e in ogni caso entro e non oltre il 30 novembre dell’a.a. successivo.

ART. 11 – ASSICURAZIONE E FIGURA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
I collaboratori dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.
Le attività previste dall’incarico non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né comportano l’integrazione dei collaboratori nell’organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell’Ateneo e non danno luogo ad alcuna valutazione nell’ambito di pubblici concorsi.
Dalle attività di tutorato sono escluse quelle di cui al primo comma dell’art. 12 della Legge 341/90 riservate a docenti e ricercatori.

ART. 12 – DECORRENZA
Il presente Regolamento, approvato dagli Organi di Governo dell’Università, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dall’a.a. 2016/17.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI TUTORATO (bozze Bandi Ateneo/Miur)